Statuto

Art.1 – COSTITUZIONE

E’costituita con sede a Roma l’UGAI, Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani, gruppo di specializzazione aderente alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Ne fanno parte i giornalisti professionali e collaboratori (secondo la suddivisione prevista dallo Statuto FNSI), iscritti all’Ordine e alle Associazioni Regionali di Stampa che svolgono, nell’esercizio della prestazione professionale, attività nel settore aerospaziale e degli ambiti ad esso collegati.

 

Art. 2 – SCOPI

Scopi dell’UGAI sono: a) riunire i giornalisti che diano una prevalente prestazione professionale specifica ed omogenea nel settore aeronautico e spaziale al fine di promuovere l’aggiornamento tecnico-professionale degli iscritti ed il loro arricchimento culturale; b) promuovere la diffusione della cultura del settore aeronautico e spaziale; c) agevolare i soci nello svolgimento dei loro compiti fornendo assistenza e tutela professionale; d) svolgere attività culturali in armonia con la legislazione vigente; e) sviluppare i rapporti con analoghi organismi, organizzazioni ed enti di altri Paesi.

Art. 3 – SOCI

L’iscrizione dei soci all’UGAI viene deliberata dal Consiglio Direttivo (C.D.), secondo le modalità stabilite dal regolamento esecutivo. Contro le decisioni del C.D. è ammesso il ricorso ai collegi dei Probiviri regionali e nazionale della FNSI.

Art. 4 – PERDITA QUALITÀ

La qualità di socio si perde su delibera del C. D. adottata a maggioranza semplice per le seguenti cause: a) dimissioni; b) perdita dei requisiti di cui al precedente art. 1; c) morosità; d) inadempienza agli obblighi statutari. Costituisce morosità il mancato pagamento delle quote sociali per una annualità con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.

Art. 5 – ORGANI

Sono organi dell’UGAI: l’assemblea dei soci, il presidente, il consiglio direttivo, la giunta, i vice presidenti, il segretario, il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 – ASSEMBLEA GENERALE

E’composta da tutti gli iscritti all’UGAI e viene convocata ogni tre anni almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato del C.D. con le modalità definite dal regolamento.

Art. 7 – PRESIDENTE

L’assemblea a maggioranza dei 2/3 dei presenti per le prime due votazioni ed a maggioranza assoluta per le successive. A parità di voti riportati, risulta eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al gruppo ed in caso di ulteriore parità, con la maggiore anzianità di iscrizione alla FNSI, poi all’Ordine ed infine il più anziano di età. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’UGAI, risponde del buon andamento del gruppo, dura in carica tre anni e non è rieleggibile dopo due mandati.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Sovrintende a tutta l’attività dell’UGAI ed è composto dal presidente e da 8 soci di cui quattro professionali e quattro collaboratori che durano in carica tre anni. Del Consiglio Direttivo fa parte a pieno titolo il rappresentante della FNSI da essa designato. Il C.D. assicura l’armonizzazione delle iniziative su base nazionale avvalendosi anche della collaborazione di singoli soci e vigila sul rispetto dello Statuto e del regolamento.

Art. 9 – VICE PRESIDENTI, SEGRETARIO, GIUNTA

I vice presidenti, due di cui uno professionale e uno collaboratore e il segretario vengono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Tra i due vice presidenti viene nominato il vicario secondo le anzianità previste per l’elezione del presidente. Il vice presidente vicario, in assenza o impedimento del presidente ne svolge le funzioni a pieno titolo. Il segretario ha la responsabilità esecutiva del gruppo, attua le delibere del C.D., predispone i bilanci annuali preventivo e consuntivo da presentare al C.D. per l’approvazione rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ogni anno, vigila sulla regolarità dei versamenti delle quote associative. La giunta esecutiva è composta dal presidente, dai due vice presidenti e dal segretario.

Art. 10 – GRUPPI INTERREGIONALI O REGIONALI

L’UGAI è articolata in Gruppi Regionali o Interregionali. Nella loro autonomia decisionale debbono: 1) dotarsi di uno Statuto e di un Regolamento uniformati a quelli dell’Unione; 2) deliberare mediante votazione (palese o segreta, se richiesto da almeno tre membri dei relativi consigli) sulla ammissione o cancellazione di soci secondo le norme del presente Statuto e con l’obbligo di darne comunicazione al CD UGAI entro 30 giorni per la ratifica della deliberazione, pena la nullità della deliberazione stessa; 3) esigere le quote associativo annuali rimettendo tempestivamente la quota parte stabilita all’UGAI; 4) verificare il mantenimento dei requisiti professionali e morali richiesti per l’appartenenza ai gruppi e decidere di conseguenza salvo ratifica del CD UGAI; 5) operare nello spirito di quanto previsto dallo Statuto dell’Unione.

Art.11 – REVISORI DEI CONTI

E’ composto da 3 soci, di cui almeno uno professionale ed uno collaboratore eletti dall’assemblea e possono restare in carica per non più di due mandati consecutivi. Il collegio elegge tra i suoi membri il presidente. Il collegio dei revisori ha i compiti previsti dal Codice Civile e in particolare esercita il controllo periodico sui conti del gruppo.

Art.12 – QUOTE SOCIALI

L’iscrizione all’atto dell’ammissione ed una quota sociale annua che vengono stabilite dal C.D.

Art.13 – PATRIMONIO

Il patrimonio del gruppo è costituito da entrate ordinarie (quote dei soci), entrate straordinarie, contributi, lasciti e donazioni.

Art.14- REGOLAMENTO

Le norme di attuazione del presente Statuto formano oggetto del regolamento esecutivo che deve essere approvato dall’assemblea.

Art.15- MODIFICHE ALLO STATUTO

Per modificare lo Statuto è necessaria la convocazione di un’assemblea straordinaria che può essere proposta dal C.D. o da un terzo degli iscritti e quando l’argomento sia indicato nell’odg dell’assemblea stessa. Le modifiche si intendono approvate se riportano il voto favorevole di 2/3 dei presenti ed entrano